In questi giorni stanno arrivando cartelle di pagamento che recano ruoli relativi ad atti di contestazioni di sanzioni, aventi il valore dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della l. 24 novembre 1981 n. 689.
In pratica, sebbene il cittadino avesse replicato all’atto di contestazione delle sanzioni con memorie difensive, l’amministrazione ovvero il garante per la protezione dei dati personali non avrebbe ugualmente emanato l’ordinanza ingiunzione.
La non obbligatorietà dell’ordinanza ingiunzione, infatti, sarebbe stata ammessa a favore del Garante proprio dalla legge e nello specifico dall’art. 18 comma 2 del d.lgs 10 agosto 2018 n. 101.
Ebbene la citata norma dispone che “(omissis) l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione (omissis)” (comma 2).
La presente disposizione si applica a tutte quelle procedure di contestazione non definite dal Garante alla data di entrata in vigore del procedimento legislativo stesso.
È facile cogliere il portato della disposizione de qua: in forza di una disposizione avente forza di legge, un atto di natura non provvedimentale come l’atto di contestazione ex art. 14 della l. n. 689/1981, cui il cittadino ha opposto memorie difensive ai sensi dell’art. 18 del l. n. 689/1981, si trasforma in atto di natura provvedimentale avente “il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della predetta legge”. In altre parole, l’art. 18 del d.lgs n. 101/2018 produce la fictio iuris di attribuire a un atto non provvedimentale l’efficacia e il valore di una “ingiunzione di pagamento”, e ciò solo nei confronti di tutti quei soggetti che avevano in essere procedure in contradditorio con l’amministrazione (rectius: Garante). Così facendo si interrompe in modo arbitrario e immotivato il contradditorio in atto, soprattutto, senza obbligare il Garante né di avvisare l’interessato dell’attivazione della procedura di trasformazione dell’atto di contestazione già notificato in “ordinanza ingiunzione”, né di rinnovare la notifica dell’atto una volta assunto il valore di “ordinanza ingiunzione”.
A questo punto, non si può che sperare nei giudici di merito, incaricati a giudicare sulla legittimità del ruolo recato dalla cartella di pagamento.
L’art. 18 del d.lgs. n. 101/2018, a nostro parerei evidente che presenta molteplici aspetti di illegittimità.