È legittimo lo scioglimento anticipato di una società in house posseduta al 100 % dal Comune
È legittimo lo scioglimento anticipato di una società in house posseduta al 100 % dal Comune

È legittimo lo scioglimento anticipato di una società in house posseduta al 100 % dal Comune

Tribunale Amministrativo Regionale Brescia, Sezione 2 

Sentenza 23 aprile 2014, n. 423

ENTI LOCALI – SERVIZI PUBBLICI E STRUMENTALI – SOCIETÀ IN HOUSE – IN PERDITA – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO.

È legittimo lo scioglimento anticipato di una società in house posseduta al 100 % dal Comune e nata per svolgere un’ampia gamma di servizi (gestione della biblioteca, l’assistenza al servizio mensa scolastica, l’assistenza scuolabus, il trasporto pasti scolastici dalla materna alle scuole elementi e medie, la consegna a domicilio dei pasti per persone sole e bisognose, l’operatore ecologico, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, la gestione dell’isola ecologica e il trasporto degli alunni) motivato con esplicito richiamo all’art. 4, c. da 1 a 3 del D.L. 6/7/2012, n. 95, in quanto si tratta di una società strumentale soggetta ad obbligo di dismissione. Nel caso di specie, l’unico servizio effettivamente qualificabile come servizio pubblico potrebbe essere quello della consegna dei pasti alle persone sole e bisognose. Tale particolare prestazione non appare, però, affatto sufficiente a qualificare l’attività della società come prestazione di servizi pubblici e non anche di servizi strumentali, i quali ultimi risultano nettamente prevalenti. Deve, pertanto, ritenersi che trattandosi di una società strumentale, in perdita, sussistesse un obbligo di legge, per il Comune di provvedere alla messa in liquidazione della suddetta società in house.