Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Sentenza 20 giugno 2014, n. 14121
SOCIETA’ – SOCIO – AZIONE EX ART. 2395 C.C. – AZIONE INDIVIDUALE – AMMINISTRATORI – COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO – DANNO – PATRIMONIO DEL SOCIO – INADEMPIMENTO DELLA SOCIETA’ – ATTO LESIVO – INTERESSE DELLA SOCIETA’ ILLECITO AQULIANO
L’azione di cui all’articolo 2395 c.c. e’ un’azione individuale spettante al socio e al terzo che abbiano risentito un danno diretto per il comportamento doloso o colposo degli amministratori e richiede unicamente che il danno causato dagli amministratori abbia investito in via immediata il patrimonio del socio o (come in questo caso) del terzo, senza che assuma rilievo che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro incombenze o al di fuori di esse, ne’ che il danno sia, o meno, ricollegabile ad un inadempimento della societa’, ne’, infine, che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell’interesse della societa’ o a vantaggio della stessa. Trattasi di responsabilita’ che si inscrive nell’ambito dell’illecito aquiliano ex articolo 2043 c.c. e non viene esclusa dall’esistenza di una collaterale responsabilita’ contrattuale della societa’.
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