In base all’articolo 56 comma 6 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall’articolo 25 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall’articolo 15 del Dlgs 29 ottobre 1998, n. 387), deve essere retribuito l’espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, ex articolo 36 della Costituzione (come affermato dalla Corte costituzionale 57/89, 296/90 e 101/95), applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato dalla Corte costituzionale 115/2003), ma ben potendo risultare diversamente, osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte costituzionale 273/97). Peraltro, in nessun caso, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore, almeno fin quando la normativa contrattuale non preveda fattispecie di «avanzamenti automatici», ex articolo 52 comma 6 del Dlgs 165/2001 (si veda Cassazione civile, sezione lavoro, 25 ottobre 2003, n. 16078).