Sfratto per morosità e data cessazione Contratto
Sfratto per morosità e data cessazione Contratto

Sfratto per morosità e data cessazione Contratto

In caso di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, la data di cessazione del contratto è quella in cui si ottiene la convalida. E, dunque, il versamento dell’imposta di risoluzione, a mezzo di Modello F 23 (Codice tributo 113 T), richiesto dall’agenzia delle Entrate, deve avvenire entro trenta giorni da quella data, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131. Non rilevano ai fini dell’imposta di registro: la data di sloggio indicata nel provvedimento di convalida o la successiva data di effettivo rilascio. Quanto ai redditi, l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, dispone che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare».