AIUTI DI STATO: NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA
AIUTI DI STATO: NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA

AIUTI DI STATO: NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9.8.2008 è stato pubblicato il Reg. (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, denominato regolamento generale di esenzione per categoria. Esso prevede l’approvazione automatica di intere categorie di aiuti, senza bisogno di notifica alla Commissione europea, semplificando le disposizioni esistenti e consolidandole in un unico testo normativo. Il Regolamento che è entrato in vigore il 29 agosto 2008 (venti giorni dopo la pubblicazione) indica, quindi, le categorie di aiuti di stato che sono esenti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, perché ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, a condizione che soddisfino alcune condizioni indicate dal regolamento stesso. Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 87, l’ordinamento comunitario prevede un generale principio dell’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dagli Stati (o mediante risorse statali) che incidono sugli scambi tra Stati membri e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il citato principio non è tuttavia mai stato assoluto ed ha ammesso generalmente delle deroghe per gli aiuti rivolti alla realizzazione di determinati obiettivi, tra queste possiamo ricordare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Altre deroghe sono poi contenute nel Trattato, come ad esempio nell’articolo 73 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell’articolo 86 (servizi d’interesse economico generale). Secondo il regime ordinario degli aiuti è compito della Commissione, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, valutare di volta in volta la compatibilità con il mercato comune degli interventi di aiuto che lo Stato membro intende proporre. A tal fine, il trattato prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima dell’adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione. La Commissione possiede poi il potere di controllo attreverso un sistema di relazioni annuali a cui sono sottoposti gli Stati membri e di monitoraggio effettuato dalla Commissione stessa. A questo si aggiunge un sistema di controlli che si innescano a seguito di denuncie e segnalazioni che sono inviate alla Commissione dalle imprese che ritengono di essere state svantaggiate da aiuti concessi a loro concorrenti, oppure a seguito di notizie apprese dalla stampa o su qualsiasi altra informazione di cui la Commissione stessa viene in possesso. Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche – evitando ed esempio che alcune imprese vengano mantenute artificialmente in vita a scapito di loro concorrenti più efficienti, in grado cioè di operare senza contributi statali – e ad una parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private (è previsto che l’azione della Comunità comporti, tra l’altro, “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno” – articolo 3, lettera g TCE). Il nuovo sistema di approvazione previsto dal Regolamento si propone di semplificare le procedure per l’approvazione degli aiuti chiaramente compatibili con il mercato interno. L’approvazione automatica di intere categorie di aiuti e la riduzione delle formalità burocratiche tanto per gli Stati membri, che per i soggetti beneficiari e per la Commissione dovrebbero appunto fungere a tale scopo. Nel complesso, quindi, il nuovo Regolamento può essere giudicato in senso positivo in quanto, se correttamente applicato, potrà rappresentare un importante occasione di crescita.