Divieto di partecipazione delle Società in house agli appalti pubblici
Divieto di partecipazione delle Società in house agli appalti pubblici

Divieto di partecipazione delle Società in house agli appalti pubblici

Consiglio di Stato, Sezione 6

Sentenza 8 maggio 2014, n. 2362

APPALTI PUBBLICI – GARE – PARTECIPAZIONE SOCIETÀ IN HOUSE – DIVIETO EX ART. 13, D.L. N. 223/2006.

L’art. 13, c. 2, del D.L. n. 223 del 2006 introduce una preclusione generale a carico di tutte le società in house (che esercitino o meno un servizio pubblico locale) a partecipare a gare indette da terzi, per assicurare il corretto funzionamento del mercato nella nevralgica fase concorrenziale, a protezione dei principi di libera concorrenza, di par condicio e di libertà dell’iniziativa economica. Le società partecipate da enti locali a capitale pubblico o misto, per produrre servizi strumentali all’attività di quegli enti, debbono operare solo con gli enti costituenti o partecipanti, senza svolgere prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, né con gara né per affidamento diretto, con esclusione dei servizi pubblici locali per i quali sono state costituite. I predetti servizi potrebbero, di conseguenza, essere svolti anche a favore di soggetti diversi da quelli “costituenti, partecipanti o affidanti”, sempre però che si tratti di soggetti erogatori degli stessi, quali sono, appunto, i Comuni, ma non anche la Fondazione Biennale di Venezia.

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