L’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una Pa con un dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell’articolo 18 della legge 300/1970, con conseguenze reintegratorie, a norma del comma 2 dell’articolo 51 del Dlgs 165/2001, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria.