Trasferimento d’Azienda e rapporto di lavoro
Trasferimento d’Azienda e rapporto di lavoro

Trasferimento d’Azienda e rapporto di lavoro

Consiglio di Stato, Sezione 3

Sentenza 30 aprile 2013, n. 2368

IMPIEGO PUBBLICO – IN GENERE – TRASFERIMENTO D’AZIENDA – EFFETTI.

Ai sensi degli artt. 2112 e 2558 c.c. il trasferimento dell’azienda, o di un ramo di azienda, comporta la cessione di tutti gli inerenti rapporti giuridici, compresi naturalmente i contratti di lavoro, per cui i relativi rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare dell’azienda; trattandosi di normativa a tutela dei lavoratori, il subentro del nuovo imprenditore nella posizione di datore di lavoro avviene ope legis e non richiede particolari formalità o dichiarazioni negoziali espresse né, comunque, il consenso del lavoratore interessato, salva ovviamente la sua facoltà di licenzlarsi.