Ricorso contro iscrizione ipoteca Equitalia
Ricorso contro iscrizione ipoteca Equitalia

Ricorso contro iscrizione ipoteca Equitalia

Commissione Tributaria regionale MOLISE, Sezione 1 

Sentenza 28 febbraio 2013, n. 11

RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE DI IPOTECA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPOBASSO

PRIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

Iapaolo Mario – Presidente

Manfredi Selvaggi Carlo Alberto – Relatore

Serafino Mario – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 559/09

depositato il 29/12/2009

– avverso la sentenza n. 328/3/08

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

proposto dall’ufficio: EQUITALIA POLIS S.P.A. (Soc. Incorp. EquitaliaSerit s.p.a.)

difeso da:

Ga.Ga.

(…)

controparte:

Bo.Ra.

(…)

difeso da:

Ma.Ni.

(…)

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO (…)

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, Equitalia Polis S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Ga.Ga. ha proposto appello avverso la sentenza n. 328/3/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Ra.Bo. avverso la comunicazione di iscrizione ipoteca n. 100521/027 emessa dallaEquitalia Serit S.p.A. (ora Equitalia Polis S.p.A.).

Lamenta l’appellante che il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sulla violazione dell’art. 50 comma 2A del D.P.R. n. 602 del 1973 che impone al concessionario, nel caso che l’esecuzione non venga iniziata entro l’anno dalla notifica della cartella esattoriale, di provvedere, prima di dare inizio all’esecuzione, a notificare al debitore un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni.

Ad avviso dell’odierna ricorrente, il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare l’iscrizione di ipoteca come atto con cui inizia il procedimento espropriativo ed in quanto tale prodromico all’esecuzione e, per l’effetto, soggetto all’onere procedurale della notifica dell’intimazione ad adempiere.

Nel presente giudizio di appello, si è costituito l’appellato sig. Ra.Bo., rappresentato e difeso dal Rag. Ni.Ma., che ha concluso per la conferma della sentenza appellata e delle statuizioni in essa contenute.

Alla pubblica udienza odierna è presente l’avv. So.Ia. per l’avv. Ga., rappresentante e difensore di Equitalia Polis S.p.A. mentre è assente il contribuente.

La Commissione riserva la decisione.

DIRITTO

L’appellante Equitalia Polis S.p.A. lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel qualificare l’iscrizione di ipoteca come atto con cui inizia il procedimento espropriativo ed in quanto tale prodromico all’esecuzione e, per l’effetto, soggetto all’onere procedurale della notifica dell’intimazione ad adempiere.

Per l’Agente della Riscossione, quindi, l’iscrizione di ipoteca è una mera garanzia reale del credito e, dunque, è una misura cautelare che l’Agente della Riscossione può adottare, per conto del creditore pubblico, sulla base dell’analisi della situazione patrimoniale del debitore iscritto a ruolo, a prescindere dalla circostanza di poter avviare una successiva procedura esecutiva.

Il motivo è fondato.

La presente fattispecie è infatti regolata dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che, al comma 1, dispone che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

Come rilevato dalla ricorrente, la norma citata non richiama l’art. 50, comma 2 del menzionato D.P.R. n. 602/1973 e, pertanto, all’iscrizione di ipoteca non si applica la previsione della notifica, nell’ipotesi in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, di un ulteriore avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Del resto, le finalità degli istituti dell’iscrizione ipotecaria e dell’espropriazione sono ben distinte. Infatti, la prima ha una funzione cautelare quale garanzia reale del credito mentre la seconda, che ha inizio con l’atto di pignoramento, ha uno scopo esecutivo.

Pertanto, l’iscrizione di ipoteca non è atto prodromico all’esecuzione che, in ipotesi, potrebbe anche non iniziare mai qualora il debitore abbia nel frattempo adempiuto all’obbligazione cui è tenuto.

Questa distinzione emerge molto chiaramente anche nella giurisprudenza. Valga citare, ex plurimis, la sentenza n. 115 del 2009 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che individua l’obbligo in capo al concessionario di notificare l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere solo ai fini dell’espropriazione forzata mentre non lo ravvisa per il semplice atto di iscrizione ipotecaria, teso a garantire il soddisfacimento del credito tributario, per il quale il legislatore non ha previsto l’invio di alcun atto prodromico.

Tale indirizzo giurisprudenziale di merito ha già trovato autorevole conferma in sede di legittimità: le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 4077 del 2010 e n. 15746 del 2012 affermano che il previo avviso concernente l’intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l’inizio dell’espropriazione, ma non anche l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 che non costituisce atto iniziale dell’espropriazione immobiliare, ma rappresenta solo un atto ad essa preordinato e strumentale.

Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis, la mancata previa intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo non determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso.

Sussistono, infine, apprezzabili motivi di diritto per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello e dichiara valida ed efficace l’iscrizione di ipoteca impugnata dal sig. Bo.. Spese compensate.

Così deciso in Campobasso, il 28 gennaio 2013.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2013.