Diffamazione e internet
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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale 

Sentenza 13 marzo 2014, n. 12180
Integrale

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE –DIFFAMAZIONE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 12/03/2012 dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato;

udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato;

udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata; in subordine dichiararsi la prescrizione dei reati contestati.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano del 12/03/2012, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 22/02/2010 dal Tribunale della stessa citta’ nei confronti dello stesso (OMISSIS): il prevenuto era stato condannato in primo grado per piu’ fatti di diffamazione, in ipotesi commessi mediante la pubblicazione di articoli ritenuti offensivi della reputazione di piu’ soggetti (tra cui giornalisti ed avvocati), pubblicazione avvenuta su vari siti web; all’esito del giudizio di appello, la Corte territoriale confermava la declaratoria di penale responsabilita’ dell’imputato, prendendo pero’ atto della sopravvenuta prescrizione quanto ad alcuni degli addebiti, con conseguente sentenza di non doversi procedere nei limiti anzidetti e rideterminazione del trattamento sanzionatorio (la pena veniva ridotta ad anni 1 di reclusione).

Con l’odierno ricorso si lamenta:

– violazione di legge processuale, quanto alla ritenuta inapplicabilita’ alla fattispecie concreta dell’istituto di cui all’articolo 266-bis cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la procedura utilizzata dalla polizia giudiziaria per accertare chi operasse accessi sui vari siti di interesse, idonei a modificarne il contenuto e dunque non di semplice consultazione, avrebbe dovuto intendersi una vera e propria intercettazione di flussi di comunicazioni, non limitandosi alla presa d’atto del numero di quegli accessi od all’eventuale localizzazione (sulla rete internet) di chi ne fosse autore, ma estendendosi alla verifica qualitativa della comunicazione telematica. Osserva la difesa, in particolare, che “apprendere che un determinato utente non solo si e’ collegato ad un determinato sito, ma anche quali pagine abbia visitato, quanto vi si sia soffermato, se abbia scaricato o trasferito dei dati, comporta la captazione dell’oggetto della comunicazione, non la mera esistenza della comunicazione stessa”, dovendosi cosi’ distinguere – anche in punto di disciplina delle modalita’ formali di acquisizione – le comunicazioni informatiche da quelle telefoniche: infatti, mentre la documentazione di un traffico telefonico mediante tabulati consente di verificare esclusivamente il dato del contatto, “le informazioni fornite dal log riguardano non solo il contatto, ma anche il contenuto della comunicazione tra i due sistemi informatici e, pertanto, anche il contenuto della interazione tra l’utente – persona fisica e il server”.

Sarebbe stato dunque necessario, per l’acquisizione dei dati in argomento, un provvedimento motivato del G.i.p., a nulla rilevando la presa d’atto che nella fattispecie concreta quell’ufficio venne in effetti investito da una richiesta del P.M. ma denego’ la propria competenza a provvedere in merito mancanza e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta riconducibilita’ all’imputato della redazione e pubblicazione degli articoli indicati in rubrica. Secondo il ricorrente, con riguardo alle emergenze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento di primo grado in ordine agli accessi sul sito (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe travisato i risultati della deposizione del teste (OMISSIS), il quale si limito’ a rappresentare che dalla porta (OMISSIS) (utilizzata piu’ volte, secondo l’ipotesi accusatoria, mediante un IP riconducibile all’imputato) era consentito solo accedere ad una schermata successiva, denominata “(OMISSIS)”, ma per apportare dati modificativi del contenuto del sito occorreva distinguere fra l’inserimento di fotografie (gia’ a quel punto possibile) e di testi (che invece richiedeva l’accesso alla pagina “(OMISSIS)”. In proposito, non risultavano tracce di collegamenti di sorta fra TIP attribuito al (OMISSIS) e la pagina da ultimo indicata violazione di legge processuale e contraddittorieta’ della motivazione in ordine agli accertamenti compiuti sui reperti informatici acquisiti La difesa rappresenta che il P.M., dopo aver inviato alle parti interessate avviso di accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 c.p.p., e ricevuta contezza di una riserva di incidente probatorio nell’interesse del (OMISSIS), allora indagato, aveva comunque dato corso ad una consulenza tecnica ai sensi dell’articolo 359 cod. proc. pen., svolta peraltro su una copia dei dischi degli apparati in sequestro (con la conseguente ragionevolezza dell’ipotesi che quanto esaminato dai consulenti del P.M. presentasse divergenze rispetto all’oggetto del successivo accertamento peritale, anche in ragione della inidoneita’ degli ambienti in cui gli apparati erano stati custoditi – per temperatura, umidita’ e presenza di campi magnetici – a garantirne lo stato di conservazione). Inoltre, i reperti in questione risultavano essere gia’ stati manomessi in precedenza, per un esame preliminare da parte della polizia giudiziaria inosservanza di legge sostanziale e processuale, nonche’ carenza e contraddittorieta’ della motivazione, quanto al ritenuto carattere diffamatorio degli articoli oggetto di contestazione ed alla parimenti ritenuta tempestivita’ delle relative querele.

Il ricorrente, premessa la contestazione di quanto affermato in sentenza, secondo cui il (OMISSIS) non avrebbe mai messo in discussione l’esistenza ed il contenuto di taluni degli articoli in ipotesi diffamatori, e ribadito che la consumazione dei presunti reati dovrebbe collocarsi alle date di pubblicazione dei diversi articoli (piuttosto che in quelle in cui le singole persone offese ne erano venute a conoscenza), ripropone partitamente le doglianze espresse nei motivi di appello su ciascuna delle condotte, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo analizzato dette doglianze, limitandosi ad affermazioni apodittiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.

E’ infatti di palese evidenza che i motivi su cui il ricorso e’ fondato appaiono riprodurre le stesse ragioni di doglianza gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: detti motivi debbono percio’ considerarsi non specifici, in quanto il difetto di specificita’ – rilevante ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera c) – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche “per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ dell’impugnazione” (Cass., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).

1.1 Nel caso di specie, peraltro, non si e’ dinanzi soltanto ad un ricorso per cassazione che non tiene conto di quanto i giudici di secondo grado avevano inteso evidenziare: si deve piuttosto prendere atto che il ricorrente torna a ribadire tout court tesi gia’ disattese dal Tribunale, e che aveva altrettanto acriticamente iterato nei motivi di appello, senza peritarsi di analizzare gli argomenti spiegati (peraltro, assai diffusamente) dal giudice di prime cure. E’ infatti emblematico registrare che la Corte territoriale, a proposito del tema della assimilabilita’ alle intercettazioni delle attivita’ di indagine volte a localizzare nella rete internet le caselle di posta elettronica utilizzate dal (OMISSIS), segnala che il relativo motivo di appello risultava “inammissibile per carenza di specificita’, in quanto ripropositivo di argomenti gia’ esaminati e correttamente risolti dal Tribunale”, e che l’appellante sembrava “ignorare i passaggi essenziali della motivazione, ed in particolare la considerazione che le intercettazioni regolate dagli articoli 266 e 266-bis cod. proc. pen. attengono ad attivita’ di ascolto (o lettura) e registrazione di comunicazioni tra due o piu’ persone, diversa dall’attivita’ di indagine volta a controllare a distanza, con modalita’ tecnologicamente caratterizzata, non il flusso di comunicazioni che un soggetto invia o riceve, ma la sua presenza in un dato luogo o momento, l’itinerario seguito, gli incontri avuti, ecc.”.

A fronte di tali osservazioni, il ricorrente si limita a dedurre che la sentenza impugnata non avrebbe “colto nel segno l’esatto tenore del motivo di gravame, con il quale l’imputato ha contestato le conclusioni raggiunte dal Tribunale”, per poi ripetere testualmente il contenuto dei motivi di appello. Ripetizione interrotta solo da un passaggio in cui il difensore del (OMISSIS) rappresenta di non avere ignorato le indicazioni del Tribunale, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, mentre sarebbe stata quest’ultima a travisare il dato fattuale, “ricostruendo in termini di mero tracciamento dell’attivita’ informatica quella che in realta’ era ed e’ l’intercettazione del flusso di comunicazioni previsto dall’articolo 266-bis cod. proc. pen.“: il che equivale appunto a ribadire la propria tesi, tanto piu’ che da quel momento in poi riprende il copia ed incolla dei motivi di appello, salvo un inciso con il quale si sostiene che “il ragionamento della Corte di appello e’ totalmente estraneo alla fattispecie tecnica sottostante”.

In definitiva, non si chiarisce perche’ i giudici di secondo grado non avrebbero compreso il senso delle censure dell’appellante, ne’ dove possano radicarsi i travisamenti in fatto loro addebitati.

Del resto, il ricorrente non si fa neppure carico di contestare l’assunto della Corte milanese – in vero, ineccepibile – secondo cui, anche ai sensi delle indicazioni offerte dal giudice delle leggi con la sentenza n. 320 del 2009, la nozione di intercettazione (ai fini dell’applicabilita’ dei ricordati articoli 266 e segg. c.p.p.) attiene soltanto alla “apprensione occulta, in tempo reale, di una comunicazione da parte di soggetti estranei alla stessa”. A riguardo, anche la giurisprudenza di legittimita’ risulta costantemente orientata nel senso di ritenere che “le intercettazioni regolate dagli articoli 266 e ss. cod. proc. pen.consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o piu’ soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalita’ oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato” (Cass., Sez. 6, n. 12189 del 09/02/2005, Rosi, Rv 231049).

Ne’ si vede come possa intendersi intercettazione di un flusso di comunicazioni, come vorrebbe la difesa, l’attivita’ che si assume concretamente realizzata dagli investigatori nel caso in esame, consistita nella verifica (non in tempo reale) degli identificativi IP di coloro che avevano avuto accesso ai siti di interesse come meri fruitori, ovvero come soggetti che provvedevano ad aggiornarne il contenuto, e nell’invio di una comunicazione via e-mail rispondendo alla quale il (OMISSIS) rivelo’ di utilizzare un apparato contraddistinto da un IP che lo indicava quale gestore dei siti in parola.

1.2 Identiche considerazioni possono valere anche a proposito del secondo motivo di ricorso, a sua volta riproduttivo (anche nell’esatto contenuto testuale, e addirittura nelle parti in grassetto) del contenuto dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. Non a caso, analogamente a quanto gia’ rilevato in precedenza, la Corte milanese reputa “altrettanto inammissibile, per difetto di correlazione critica con la sentenza, oltre che infondato …, il secondo motivo di appello, con il quale si contesta non il fatto che il (OMISSIS) fosse l’autore degli articoli diffamatori …, ma che fosse l’amministratore dei siti ove gli stessi venivano pubblicati, sulla base di una lettura del tutto opinabile, o meglio destituita di fondamento, della deposizione del teste (OMISSIS) circa la funzionalita’ della porta (OMISSIS) e senza tenere in alcun conto le ragioni per le quali il Tribunale e’ pervenuto alle sue conclusioni”.

Al di la’ di una ribadita prospettazione di profili in fatto orientati ad una ricostruzione alternativa del merito della vicenda, deve poi rilevarsi che il ricorrente non accompagna alla riproduzione acritica delle doglianze un ragionato esame della principale obiezione logica mossa dalla Corte territoriale alla ricostruzione difensiva: vale a dire la circostanza che, ai fini della prova della qualita’ di gestore da riconoscere al (OMISSIS) quanto ai siti su cui apparivano gli articoli lesivi dell’altrui reputazione, in un file del computer sequestrato all’imputato risultavano conservate le relative password di amministrazione. Del tutto inconsistente, in vero, appare il rilievo che non sarebbe stato dimostrato che quelle fossero davvero le parole di accesso ai siti de quibus, non bastando conservare delle chiavi con un cartellino che le indicano come relative ad una certa abitazione, senza poi provare se ne aprano davvero la porta: da un lato (oltre a non esservi spiegazione del perche’, per usare l’immagine di cui all’esempio del ricorrente, si dovrebbero tenere delle chiavi con un cartellino sbagliato) l’accertamento sulle password in questione deriva da una consulenza tecnica, dall’altro si tratta di un argomento squisitamente in fatto, estraneo ai limiti del giudizio di legittimita’.

1.3 Ancora piu’ vistosa la genericita’ del motivo di ricorso afferente le possibili manipolazioni dei reperti esaminati: si tratta di una ipotesi oggetto di mera allegazione, senza alcun riferimento concreto, come gia’ rilevato dalla Corte di appello che imputava alla difesa sia di non avere considerato le attestazioni del perito – nominato in contraddittorio – sulla adozione di accorgimenti tecnici del tutto idonei a scongiurare alterazioni di sorta, sia di esporre una censura di taglio “generico e meramente assertivo, nonche’ privo di concludenza, in quanto non solo non indica quali manipolazioni siano intervenute, ma neppure quale sia stata l’incidenza di tali manipolazioni sul quadro probatorio”.

Assumere che il dato informatico costituisca un “reperto volatile”, e che un esame compiuto dalla polizia giudiziaria prima dell’intervento di consulenti e periti determini ipso facto una alterazione, risulta del tutto arbitrario: se e’ vero, come osserva il ricorrente, che “non spetta … alla difesa dimostrare dove, quando e come sia avvenuta la presunta alterazione”, occorre tuttavia che di quest’ultima si indichi una possibilita’ concreta, e non gia’ un’aleatoria eventualita’.

1.4 Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, il difensore del (OMISSIS) torna parimenti a ribadire gli stessi argomenti gia’ esposti dinanzi ai giudici di merito per contestare la valenza diffamatoria delle espressioni utilizzate nei singoli articoli di cui le varie parti civili avevano avuto a dolersi: emblematico e’ rilevare che, nella sistematica riproduzione letterale delle ragioni di gravame avverso la sentenza di primo grado, vi risultano ancora sollecitazioni indirizzate alla Corte di appello (v. l’analisi della presunta diffamazione in danno di (OMISSIS), che si apre con le parole “in primo luogo valutera’ la Corte di appello la tempestivita’ della querela”). Laddove non ci si trovi dinanzi a mere ripetizioni acritiche delle medesime doglianze, e’ peraltro di immediata evidenza la manifesta infondatezza delle tesi difensive.

Infatti, il ricorrente segnala l’erroneita’ dell’assunto della Corte territoriale secondo cui non vi sarebbe mai stata contestazione dell’esistenza e del contenuto degli articoli diffamatori, ma lo fa osservando di avere comunque negato la paternita’ degli scritti in questione (il che e’ ben altro problema, rispetto alla presa d’atto di quale ne fosse la portata offensiva), quindi rilevando che dalla mancata contestazione di un’accusa non puo’ discendere la conclusione che questa sia fondata: cio’ e’ senz’altro vero, ma nella fattispecie soccorre l’analisi in fatto – sia ad opera del Tribunale che dei giudici di secondo grado – delle singole espressioni offensive della reputazione di coloro che venivano descritti nel corpo degli articoli. A riguardo, a fronte di una capillare valutazione dei vari epiteti ivi rinvenibili (da “marchetta” a “penna sporca”, da “compagno di merende” a “evasore fiscale”, da “ex nobile squattrinato implicato in una retata” ad azzeccagarbugli”), come pure della descrizione di vicende personali che vi era offerta (crisi familiari, relazioni omosessuali, eco), la difesa replica reiterando parola per parola censure gia’ considerate irrilevanti.

Quanto al problema della tempestivita’ delle querele, va in effetti ricordato che, dopo la sentenza di legittimita’ richiamata nella motivazione della pronuncia della Corte di appello, secondo cui il momento consumativo del delitto di diffamazione realizzato mediante immissione di frasi o immagini nella rete internet coincide con l’attivazione del collegamento, questa stessa Sezione ha avuto modo di ribadire il medesimo principio, precisando pero’ che “l’interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente “in rete” o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualita’ tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimita’ temporale di essi, sempre che l’interessato non dia dimostrazione del contrario” (Cass., Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, Ayroldi, Rv 252964).

A ben guardare, tuttavia, la difesa dell’imputato contesta la tempestivita’ delle querele (ancora una volta, ripetendo nel ricorso il contenuto dei motivi di appello) solo con riguardo alle posizioni delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS): gia’ in base alla motivazione della sentenza del Tribunale, peraltro, si rileva che il primo aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza degli articoli in questione tra la fine del (OMISSIS), quando gli erano stati segnalati da alcuni collaboratori, mentre la seconda aveva parimenti indicato in alcuni amici la fonte delle informazioni avute sugli articoli che l’avevano riguardata, in concomitanza con l’assegnazione di un premio giornalistico. Ne’ l’uno ne’ l’altra risultano essere stati in qualche modo smentiti circa l’epoca in cui ebbero rispettivamente contezza dei fatti in ordine ai quali intesero sporgere querela.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, in quanto riconducibile alla volonta’ del ricorrente (v.Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, cosi’ equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Non si pongono questioni di necessaria verifica dell’eventuale sopravvenuta prescrizione di altri addebiti, rispetto a quelli per cui la stessa risulta essere stata gia’ dichiarata dalla Corte territoriale, atteso che detta causa estintiva sarebbe comunque venuta a maturare in data successiva alla pronuncia di secondo grado; per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen.” (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).

Il (OMISSIS) deve infine essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimita’ dalle parti civili che hanno rassegnato conclusioni, che il collegio ritiene equo liquidare nelle misure rispettivamente indicate in dispositivo, tenendo conto dell’impegno professionale richiesto ai difensori e del numero delle parti assistite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalle parti civili:

– (OMISSIS), che liquida in euro 1.800,00;

– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida complessivamente in euro 2.300,00;

– (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida complessivamente in euro 2.300,00, tutti oltre accessori come per legge.