Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati
Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati

Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati

Avv. Carla Di Lello

Il Regolamento comunitario n. 805 del 21 aprile 2004, che istituisce la figura del “titolo esecutivo europeo” per i crediti non contestati, costituisce indubbiamente un passo avanti sul cammino dell’integrazione dei sistemi giudiziari europei. Ed infatti, in virtù del ricordato Regolamento, a fronte dei crediti “non contestati”, invece di ricorrere all’autorità giudiziaria designata dallo Stato dove si intende mettere in esecuzione il titolo (che nel nostro Paese è la Corte d’Appello) al fine di ottenere l’exequatur, è invece sufficiente rivolgersi direttamente al giudice che ha emesso il provvedimento, per ottenere la certificazione dello stesso come “titolo esecutivo europeo”.

Al riguardo ricordiamo che l’exequatur è un procedimento nazionale di verifica della regolarità dei giudicati e degli atti pubblici esecutivi stranieri, attualmente disciplinato dagli articoli 67 e 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché per gli Stati comunitari (Danimarca esclusa) dagli articoli 38 e seguenti del Regolamento n. 44/2001, che ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles del 1968.

La certificazione “titolo esecutivo europeo” potrà quindi essere presentata per l’esecuzione forzata direttamente agli Ufficiali Giudiziari degli altri Stati comunitari, senza dover essere convalidata da un giudice nazionale.

Rimangono tuttavia escluse dall’applicabilità del regolamento i crediti fiscali, doganali, amministrativi; quelli relativi al regime patrimoniale tra coniugi, ai fallimenti, alle successioni, alla sicurezza sociale ed agli arbitrati; ai quali si aggiungono i crediti verso lo Stato dipendenti da atti autoritativi illegittimi e infine quelli inerenti i contratti dei consumatori. È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

Tuttavia la normativa trova una limitata applicazione. Infatti, la deroga all’exequatur nazionale è limitata ai cosiddetti “crediti non contestati”: con questa definizione non si intendono soltanto i crediti riconosciuti dal debitore in giudizio, in una transazione giudiziale o in un atto pubblico, bensì anche tutti i provvedimenti giudiziari – compresi quelli parziali, anticipatori od interinali – che sono stati dichiarati esecutivi dal Giudice di origine, nell’ambito di procedimenti nei quali il debitore è rimasto contumace pur essendo stato messo in grado di interloquire, secondo determinati requisiti minimi previsti dallo stesso Regolamento in esame.

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato, inoltre, può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme a certi requisiti.

Il regolamento stabilisce norme minime relativamente a forme specifiche di notificazione dei documenti (documento introduttivo del giudizio e, eventualmente, citazione a comparire in udienza) intese a garantire il rispetto dei diritti della difesa. Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo sono ammessi soltanto i metodi di notificazione previsti dal regolamento. Inoltre, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione : a) il debito (dati personali delle parti, importo, sussistenza di interessi e per quale periodo, ecc.); b) i requisiti procedurali per contestare il credito (termine per contestare il credito, conseguenze della mancanza di un’eccezione, ecc.).

Il diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione ne disciplina le relative procedure, ma in ogni caso, il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti: a) una copia della decisione; b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo; c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure in un’altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

La portata applicativa della procedura, viene infine stemperata, dal fatto che l’autorità competente nello Stato membro dell’esecuzione può, a certe condizioni, rifiutare l’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo e, in certi casi, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.